Prosegue la mobilitazione dell’Osservatorio Nazionale Amianto anche attraverso i suoi esponenti nelle istituzioni, tra i quali la Senatrice Dorina Bianchi (membro del comitato tecnico scientifico nazionale dell’O.N.A., della Commissione Morti Bianche presso il Senato della Repubblica e della Commissione di vigilanza RAI e della Commissione di inchiesta sui rifiuti), che in data odierna ha depositato un disegno di legge avente ad oggetto “istituzione della direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” che mira a valorizzare le esperienze del Procuratore della Repubblica di Torino, Dott. Raffaele Guariniello ovvero del Procuratore Generale di Firenze, Dott. Beniamino Deidda, ovvero del Sostituto Procuratore di Padova, Dott. Sergio Dini, che hanno acquisito una esperienza in materia di contrasto ai reati in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali, come tra l’altro precisato dalla Senatrice nel preambolo, nel quale richiama le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente Nazionale dell’O.N.A.
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Comunicato ONA 25.09.2012
OSSERVATORIO
NAZIONALE SULL’AMIANTO
Presidenza
Nazionale
Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma
tel. 06 68890174 - 335 8304686
E-mail: osservatorioamianto@gmail.com
Proposta di legge per la
“istituzione della direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali”, per iniziativa della Senatrice Dorina Bianchi, membro
del comitato tecnico scientifico nazionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto.
Prosegue la mobilitazione dell’Osservatorio Nazionale
Amianto anche attraverso i suoi esponenti nelle istituzioni, tra i quali la
Senatrice Dorina Bianchi (membro del comitato tecnico scientifico nazionale
dell’O.N.A., della Commissione Morti Bianche presso il Senato della Repubblica
e della Commissione di vigilanza RAI e della Commissione di inchiesta sui
rifiuti), che in data odierna ha depositato un disegno di legge avente ad
oggetto “istituzione della direzione
nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” che
mira a valorizzare le esperienze del Procuratore della Repubblica di Torino,
Dott. Raffaele Guariniello ovvero del Procuratore Generale di Firenze, Dott.
Beniamino Deidda, ovvero del Sostituto Procuratore di Padova, Dott. Sergio
Dini, che hanno acquisito una esperienza in materia di contrasto ai reati in materia
di infortunistica sul lavoro e malattie professionali, come tra l’altro
precisato dalla Senatrice nel preambolo, nel quale richiama le tesi dell’Avv.
Ezio Bonanni, Presidente Nazionale dell’O.N.A.
Roma,
25.09.2012
Presidenza Nazionale O.N.A.
Si
allega disegno di legge della Senatrice Dorina Bianchi.
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Ddl Direzione Nazionale Infortuni lavoro
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della sen. BIANCHI
Istituzione
della Direzione Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali
On.li
Senatori,
I diritti
della persona risiedono nella sua dignità, che non è solo del singolo
cittadino, ma dell’uomo in quanto essere umano, non solo negli ambienti di
lavoro ma in tutti gli ambienti di vita in cui egli si trova ad agire, fino ad
una riappropriazione del senso etico, dei valori profondi che ne hanno animato e
condotto l’esistenza, reso viva la coscienza e l’intelletto, per proiettare nel
futuro il valore uomo che presuppone quello della salute e quello
dell’ambiente, dove la cultura e i valori giuridici devono costituirne il
presidio, e debbono essere veicolati attraverso la scuola e i mezzi di
informazione, che non possono limitarsi a redigere l’annuale bollettino di
guerra dei morti sul lavoro e a causa delle malattie professionali, in numero
maggiore rispetto alle stesse guerre dei tempi moderni, nel rispetto del
pluralismo, della dialettica individuale e collettiva, che permetta il
superamento di ogni compartimento stagno, di ogni barriera e distinzione, anche
regionale e nazionale, in tutto il Pianeta.
Il diritto
deve trasformarsi pertanto così in motore dell’etica e del progresso, ed è per
questo che ci proponiamo di organizzare le attività informative ed
investigative nella lotta contro le forme di criminalità legate all’utilizzo di
agenti patogeni, quali l’amianto, che provocano migliaia e migliaia di morti
tra i cittadini oltre che tra i lavoratori, con compromissione irreversibile
dell’ambiente, attraverso l’istituzione di una Direzione Nazionale per la
tutela della salute e della integrità psicofisica dei prestatori di lavoro.
Si
sovrappongono infatti diverse competenze investigative e di organi ispettivi,
in assenza di qualsiasi coordinamento, dimostrando quindi l’inefficacia nella
interdizione di queste condotte che sono criminose al pari del fenomeno
mafioso, ove si consideri che, solo per gli infortuni sul lavoro, ci sono circa
1.000 morti ogni anno (e la diminuzione negli ultimi anni è dovuta alle minori
ore di lavoro) e soltanto per l’esposizione all’amianto ci sono circa 5.000
decessi l’anno.
E’
necessario quindi realizzare una inversione di tendenza, utilizzando anche le
professionalità, atteso che in questa materia sia le forze investigative che la
Magistratura, anche quella giudicante, deve acquisire una pregnante
specializzazione.
Ci sono
Magistrati quali il Procuratore della Repubblica di Torino, Dott. Raffaele
Guariniello, piuttosto che il Procuratore Generale di Firenze, Dott. Beniamino
Deidda, oppure lo stesso Sostituto Procuratore della Repubblica di Padova,
Dott. Sergio Dini, solo per citarne alcuni, che potrebbero svolgere quella
necessaria attività di coordinamento per realizzare un programma di
interdizione per le condotte rischiose e pericolose, così come già peraltro
evidenziato in molte occasioni dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dal suo
Presidente, Avv. Ezio Bonanni, anche alla luce della specifica esperienza
acquisita in processi storici, che tuttavia hanno messo in evidenza fatti di
inaudita gravità sotto il profilo sociale, sanitario, e anche economico (per i
costi legati alle prestazioni sanitarie, assistenziali e previdenziali) e non
solo in materia criminale (si pensi che nel capo di imputazione del processo
Eternit risulta un elenco di oltre 3.000 lavoratori e cittadini deceduti in
seguito all’attività degli stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo,
Rubiera e Bagnoli).
Se per
alcune Procure c’è una puntuale capacità investigativa e repressiva dei crimini
contro il lavoro, in altre purtroppo i tempi si allungano, ed in molte
occasioni si giunge anche a delle richieste di archiviazione, con una
incapacità dello Stato di ristabilire la legalità nei luoghi di lavoro ed è per
questo che l’esperienza e le professionalità vanno valorizzate e non possono
essere disperse (si pensi che il pool coordinato dal Dott. Guariniello, per via
delle norme sull’avvicendamento degli incarichi, potrebbe sciogliersi), con un
pregiudizio in termini di legalità ma soprattutto di interdizione delle
condotte pericolose per la salute dei lavoratori e dei cittadini, come più
volte messo in evidenza dall’Osservatorio Nazionale Amianto, che da anni segnala
a tutte le Procure del territorio nazionale le varie situazioni sulle quali
verificare la possibilità di un intervento.
Riteniamo
che le attività della Magistratura e degli investigatori in questo settore
vadano riorganizzate, con la istituzione di una Direzione Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Titolo I
Attività informative ed investigative
nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.
Capo I
Direzione
distrettuale contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali e Direzione Nazionale contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali
La Direzione distrettuale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. La trattazione dei procedimenti relativi ai reati contemplati
nel D.Lgs. 81/08, e di cui agli artt. 437, 434, 449 e 451 del codice penale, e
quelli di cui agli artt. 575, 589 e 590 del codice penale, ovvero nei casi in
cui sia contestata l’esecuzione nell’ambiente lavorativo, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce,
nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, designando i magistrati che devono
farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il
procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle
esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte
magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono
comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto
all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti
ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della
reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive
impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia
giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per
l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti
i reati già indicati nel primo comma della presente disposizione legislativa, i
magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione
distrettuale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali la
designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Delle eventuali variazioni
nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa
preventivamente il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Art. 2
Direzione Nazionale contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di
cassazione è istituita la Direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la
quinta valutazione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto anche
non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di
pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini,
capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi
alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo
ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
3. Alla nomina del procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali si provvede con la procedura prevista
dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha
durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che
abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base
di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti
relativi alla criminalità per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e
tutela ambientale. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della
magistratura, sentito il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali. Il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali designa uno o più dei sostituti
procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere
valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali sono attribuite le funzioni previste dall'articolo
371-bis del codice di procedura penale.
7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della
magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica,
quale procuratore nazionale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, un
magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal
comma 2.
Art. 3
Attribuzioni del procuratore generale presso la
Corte di cassazione
in relazione all'attività di coordinamento
investigativo
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita
la sorveglianza sul procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e sulla relativa Direzione nazionale.
Art. 4
Applicazione di magistrati del
pubblico ministero in casi particolari
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il
procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità
o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare
temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla
Direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali nonché, con il loro consenso, magistrati di
altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta
anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione
delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o
processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è
emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica
interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente
sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore
generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato
al procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi
di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere
rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è
trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per
l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può
designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati
nel decreto di applicazione.
Art. 5
Applicazione di magistrati in
materia di misure di prevenzione
1. Il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente
procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della
Direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di
prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore
generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che
le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di
prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica
presso il giudice competente.
Capo II - Consiglio generale per la lotta alla violazione
delle norme antinfortunistiche e della sicurezza sul lavoro
Art. 6
Consiglio generale per la tutela
della salute
e dell’incolumità psicofisica nei
luoghi di lavoro
1. Presso il Ministero del Lavoro è istituito il Consiglio
generale per la tutela della salute e
dell’incolumità psicofisica nei luoghi di lavoro, presieduto dal
Ministro del Lavoro quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento
in materia di tutela della salute sui posti di lavoro. Il Consiglio è composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;
f) dal Direttore della Direzione investigativa contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione delle
violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per le attività
investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia
per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto
dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli
a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al
funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione
agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove
occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e
ad accertare responsabilità e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle
attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi
di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a
cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché
della Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le
funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.
Art. 7
Direzione investigativa contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza, una Direzione Investigativa contro gli Infortuni sul lavoro e le
Malattie professionali (D.I.I.M.) con il compito di assicurare lo svolgimento,
in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla
criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria
relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque
ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva
della Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le
modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di
manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno dei
disastri ambientali.
3. La Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto
collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a
livello centrale e periferico e con gli uffici ASL e con i servizi ispettivi
degli enti pubblici (INPS e INAIL).
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono
fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.I.M..
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e
interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare
il personale investigativo della D.I.I.M., incaricato di effettuare indagini
collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano
venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il
predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente
richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è assegnato
alla D.I.I.M., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con
decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con i Ministri della difesa e
delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione Investigativa contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali è attribuita la responsabilità generale
delle attività svolte dalla D.I.I.M., delle quali riferisce periodicamente al
Consiglio generale, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da
parte della D.I.I.M..
6. Alla D.I.I.M. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto
fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale
di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che
abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità
organizzata. Il direttore della D.I.I.M. riferisce al Consiglio generale di cui
all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui
risultati conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.I.M.
un vice direttore con funzioni vicarie.
8. La D.I.I.M. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui
all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.I.M. secondo moduli
rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla
specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo
restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come
segue:
a) reparto investigazioni preventive;
b) reparto investigazioni giudiziarie;
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle
divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le
modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse
modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del
personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza
tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei
titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed
equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione
degli incarichi.
Art. 8
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro del Lavoro riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento
sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presenta un rapporto
annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.
Capo III
Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare.
Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
Art. 9
Modifiche all'articolo 23-bis
della legge 13 settembre 1982, n. 646
1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n.
646, le parole: «territorialmente
competente» sono sostituite
dalle seguenti: «presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».
Abrogazione delle norme
incompatibili
1. Si intendono abrogate tutte le norme
del codice penale e del codice di procedura penale e della legislazione penale
complementare che sono incompatibili.
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni contenute nel Titolo I non si applicano a quei
procedimenti per i quali è stato già disposto o chiesto il rinvio a giudizio.
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di
personale, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, oltre ai risparmi in termini di spese sanitarie, assistenziali e
previdenziali che seguono ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, che
saranno inferiori in seguito all’entrata in vigore delle presenti disposizioni
legislative.
Sen. Dorina BIANCHI