martedì 26 giugno 2012

Notiziario dell'Amianto 25.06.2012

Commento Avv. Bonanni su sentenza n. 24997 del 2012_25.06.2012


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La Corte di Cassazione conferma la Sentenza di condanna a carico di due imprenditori per patologia asbesto correlata manifestata dopo quaranta anni.

Il datore di lavoro è responsabile della morte per inalazioni di amianto del dipendente anche se la malattia si è manifestata dopo quarant’anni dall’esposizione: la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza n. 24997 del 21.06.2012, interviene ancora per confermare la condanna a carico di due imprenditori per omicidio colposo in relazione al decesso causato da mesotelioma.
Tutti i rilievi addotti nei ricorsi, che denunciavano un presunto vizio di motivazione, non hanno trovato accoglimento.
La Corte di Cassazione richiama ancora una volta la risalente conoscenza del rischio morbigeno legato all’esposizione all’amianto, e “l’inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute” - che si traduce in concreto pericolo per la salute dei prestatori d’opera (vedi pag. 9 R.D. 14.06.1909 n. 442, in tema di lavori insalubri e la l. 12.04.1943 n. 455, che inserisce l’asbestosi “conosciuta fin dai primi del ‘900” tra le “malattie professionali”), tale da disporre l’obbligo di misure di protezione prima di natura tecnica e poi con l’utilizzo di dispositivi individuali.
Secondo la Suprema Corte, nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura debba attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria (integrativa delle conoscenze giudiziali) di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti.
Pertanto, al non aver provveduto a eliminare, o almeno a ridurre, l’esposizione quotidiana al minerale cancerogeno consegue l’assunzione del rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di patologie potenzialmente mortali, prime tra le quali l’asbestosi e il mesotelioma.
Anche il rapporto di causalità e di prevedibilità dell’evento medesimo sono stati ritenuti sussistenti, e assume fondamentale rilievo il fatto che l’utilizzo delle misure di protezione, utili per prevenire l’asbestosi, imposte con diverse norme molto risalenti[1], avrebbe impedito l’insorgenza del mesotelioma: in ciò risiede la sussistenza della colpa dei due condannati e quindi la sussistenza del reato.
Sotto il profilo soggettivo dunque l’evento era prevedibile perché conoscibile tenendo conto delle conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.
Roma, 25.06.2012
Avv. Ezio Bonanni
Presidente Nazionale O.N.A. ONLUS




[1] L’art. 4 del DPR 303/56 testualmente: “I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione”.
Inoltre, il datore di lavoro e quindi i responsabili e titolari degli obblighi di sicurezza avrebbero dovuto ottemperare ai precisi obblighi di legge, che si sommavano alle norme generali di cui all’art. 2087 del codice civile.
Gli artt. 18, 19, 20 e 21 testualmente: Art. 18 (Difesa dalle sostanze nocive) Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 157 e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. I recipienti devono portate una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
Gli artt. 19, 20 e 21 del d.p.r. 303/56 dettavano norme precise: Art. 19 (Separazione dei lavori nocivi) Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. Art. 20 (Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi) Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. Art. 21 (Difesa contro le polveri) Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi  personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.
L’art. 377 e 387 del DPR 547 del 1955, testualmente: “Art. 377 "Mezzi personali di protezione" Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione. Art. 387 "Maschere respiratorie" I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”.

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