OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO
Presidenza
Nazionale
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Finalmente chiarezza e giustizia per le
vittime dell’amianto!!!
Finalmente la Corte di Cassazione, IV^
Sezione Penale, con la Sentenza n. 33311 del 2012 dichiara che la teoria della
“trigger dose” si fonda su “una vera e propria distorsione dell'intuizione del
Selikoff”.
Alcune
conclusioni scientificamente ineccepibili del Prof. Selikoff erano state utilizzate
dagli imputati e dalle società chiamate a rispondere dell’operato di loro
dirigenti, dai lavoratori malati di mesotelioma, e dai loro familiari, per
sfuggire alle responsabilità, sul presupposto che questa patologia sarebbe
innescata da una sola fibra killer,
secondo la teoria della “trigger dose”, priva di qualsiasi dignità e fondamento
scientifico, e sostenuta dai soli consulenti tecnici dei datori di lavoro, come
già l’Osservatorio Nazionale Amianto, con l’Avv. Ezio Bonanni aveva messo in
evidenza, rendendo noti gli studi eseguiti anche in Italia dal Prof. Giancarlo
Ugazio, dal Prof. Luciano Mutti e da altri scienziati.
La teoria
della “trigger dose” aveva permesso a molti imputati di ottenere l’assoluzione
e ai datori di lavoro di non pagare il risarcimento dei danni, e alimentato la
necessità dell’Osservatorio Nazionale Amianto di istituire un Dipartimento
ricerca e cura del mesotelioma dell’O.N.A., affidato alla direzione del Prof.
Luciano Mutti, il quale ha prodotto un lavoro scientifico pubblicato sul sito
O.N.A. www.osservatorioamianto.com, con la quale queste affermazioni fantasiose
degli imputati e dei loro consulenti medici di parte venivano confutate con
argomentazioni scientifiche, con il richiamo alle fonti scientifiche e alle
relative pubblicazioni.
La Corte di
Cassazione, IV^ Sezione Penale, con la Sentenza n. 33311 del 27.08.2012, ha
messo la parola fine a questa vicenda:
“Nel mentre
non assume rilievo decisivo l'individuazione dell'esatto momento d'insorgenza
della patologia (Sez. 4, 11/4/2008, n. 22165), dovendosi reputare prevedibile
che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul
suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella
parte in cui, giudicata inattendibile la teoria della c.d. "trigger
dose", assume che il mesotelioma è patologia dose-dipendente.
Correttamente
la sentenza impugnata ha chiarito come
da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso Irving
Selikoff si era giunti ad elaborare l'inaccettabile tesi secondo la quale
poichè l'insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola
iniziale esposizione (c.d. "trigger dose" o "dose killer"),
tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche
elevatissima di fibre cancerogene, dovevano reputarsi ininfluenti”.
Prosegue la
Corte di Cassazione:
“Trattasi
di una vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff, il quale aveva
voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre
d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da
brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell'aria modeste.
Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata nello
studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente
dalla durata e intensità dell'esposizione.
Ciò ha
trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di
merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate
dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione
e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva
della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole
l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta
l'affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La
morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita e la sua
ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa”.
I numerosi
malati di mesotelioma, e l’associazione, con il suo presidente Avv. Ezio
Bonanni, esprimono soddisfazione per la limpida e coraggiosa pronuncia della
Corte di Cassazione, e preannunciano che l’attività “proseguirà per far
accertare se nella ‘vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff’ possano ipotizzarsi delle responsabilità -
dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto -
e per rendere il giusto tributo alla memoria del Prof. Selikoff, i cui consigli
ed auspici di evitare ogni esposizione ad amianto risalenti al 1964 se fossero
stati seguiti avrebbero permesso di salvare decine di migliaia di vite umane
solo nel nostro Paese. Vite umane che si sarebbero potute e dovute salvare”.
Roma,
29.08.2012
Ufficio
stampa O.N.A. Nazionale
Si allega la Sentenza della Corte di
Cassazione, IV^ Sezione Penale, del 27.08.2012, n. 33311
Per maggiori informazioni si può contattare
il segretario nazionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto Dott. Michele Rucco
al n. 340-2553965
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