venerdì 31 agosto 2012

Comunicato ONA 29.08.2012


OSSERVATORIO NAZIONALE  SULL’AMIANTO

Presidenza Nazionale

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Finalmente chiarezza e giustizia per le vittime dell’amianto!!!

Finalmente la Corte di Cassazione, IV^ Sezione Penale, con la Sentenza n. 33311 del 2012 dichiara che la teoria della “trigger dose” si fonda su “una vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff”.

 

Alcune conclusioni scientificamente ineccepibili del Prof. Selikoff erano state utilizzate dagli imputati e dalle società chiamate a rispondere dell’operato di loro dirigenti, dai lavoratori malati di mesotelioma, e dai loro familiari, per sfuggire alle responsabilità, sul presupposto che questa patologia sarebbe innescata da una sola fibra killer, secondo la teoria della “trigger dose”, priva di qualsiasi dignità e fondamento scientifico, e sostenuta dai soli consulenti tecnici dei datori di lavoro, come già l’Osservatorio Nazionale Amianto, con l’Avv. Ezio Bonanni aveva messo in evidenza, rendendo noti gli studi eseguiti anche in Italia dal Prof. Giancarlo Ugazio, dal Prof. Luciano Mutti e da altri scienziati.

La teoria della “trigger dose” aveva permesso a molti imputati di ottenere l’assoluzione e ai datori di lavoro di non pagare il risarcimento dei danni, e alimentato la necessità dell’Osservatorio Nazionale Amianto di istituire un Dipartimento ricerca e cura del mesotelioma dell’O.N.A., affidato alla direzione del Prof. Luciano Mutti, il quale ha prodotto un lavoro scientifico pubblicato sul sito O.N.A. www.osservatorioamianto.com, con la quale queste affermazioni fantasiose degli imputati e dei loro consulenti medici di parte venivano confutate con argomentazioni scientifiche, con il richiamo alle fonti scientifiche e alle relative pubblicazioni.

La Corte di Cassazione, IV^ Sezione Penale, con la Sentenza n. 33311 del 27.08.2012, ha messo la parola fine a questa vicenda:

“Nel mentre non assume rilievo decisivo l'individuazione dell'esatto momento d'insorgenza della patologia (Sez. 4, 11/4/2008, n. 22165), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella parte in cui, giudicata inattendibile la teoria della c.d. "trigger dose", assume che il mesotelioma è patologia dose-dipendente.

Correttamente la sentenza impugnata ha chiarito come da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso Irving Selikoff si era giunti ad elaborare l'inaccettabile tesi secondo la quale poichè l'insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola iniziale esposizione (c.d. "trigger dose" o "dose killer"), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre cancerogene, dovevano reputarsi ininfluenti”.

Prosegue la Corte di Cassazione:

“Trattasi di una vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff, il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell'aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mai registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell'esposizione.

Ciò ha trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita e la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa”.

I numerosi malati di mesotelioma, e l’associazione, con il suo presidente Avv. Ezio Bonanni, esprimono soddisfazione per la limpida e coraggiosa pronuncia della Corte di Cassazione, e preannunciano che l’attività “proseguirà per far accertare se nella ‘vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff’  possano ipotizzarsi delle responsabilità - dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto - e per rendere il giusto tributo alla memoria del Prof. Selikoff, i cui consigli ed auspici di evitare ogni esposizione ad amianto risalenti al 1964 se fossero stati seguiti avrebbero permesso di salvare decine di migliaia di vite umane solo nel nostro Paese. Vite umane che si sarebbero potute e dovute salvare”.

Roma, 29.08.2012        

Ufficio stampa O.N.A. Nazionale

 

 

 

Si allega la Sentenza della Corte di Cassazione, IV^ Sezione Penale, del 27.08.2012, n. 33311

 

Per maggiori informazioni si può contattare il segretario nazionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto Dott. Michele Rucco al n. 340-2553965

 

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