Trento,
3 settembre 2012
ILL. MO
BRUNO DORIGATTI
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI
INTERROGAZIONE n.
Italcementi quale reale tutela della salute pubblica
rispetto alle attività svolte nel cantiere?
In Italia molte sono le presenze
di capannoni dell’ItalCementi che sono, in via generale, costituiti da pannelli
di Eternit che contengono amianto.
Nel mese di agosto di quest’anno, sono
partiti i lavori di demolizione del Cantiere ex Italcementi a Piedicastello e
pertanto, oltre alla discussione che riguarda la destinazione dell’area a
centro scolastico, nonostante la sua dislocazione assolutamente distante dal
centro e dai servizi in generale, è necessario affrontare il tema delle
modalità con le quali vengono realizzati i lavori e soprattutto se sono state
adottate tutte le misure necessarie a tutela della salute pubblica considerata
la presenza di amianto che venne rilevata massicciamente in occasione della
attività di sgombero dell’area a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Trento.
Come ben noto, l’amianto è diventato uno dei grandi problemi del secolo, e fa paura solo
pronunciarne la parola.
Oltre alle classiche patologie asbesto correlate:
a) Placche e ispessimenti pleurici con o
senza atelettasia rotonda (j92);
b) Mesotelioma pleurico (c45.0);
c) Mesotelioma pericardico (c45.2);
d) Mesotelioma peritoneale (c45.1);
e) Mesotelioma della tunica vaginale del
testicolo (c45.7);
f) Tumore polmonare (c34);
g) Asbestosi (j61).
h) Fibrosi polmonare (j68.4).
per
le quali, dunque, il nesso di causalità si presume e l’onere della prova è a
carico dell’INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare, e nella lista
II^, quella relativa alle malattie la cui
origine lavorativa è di limitata probabilità trova ingresso il tumore della laringe (c32) e nella
lista III^, quella relativa alle malattie
la cui origine lavorativa è possibile trovano ingresso i tumori gastro-enterici (c15 - c20), concausa tutte le altre patologie tumorali,
essendo un cancerogeno che svolge un ruolo sinergico e di potenziamento degli
altri agenti patogeni, e causa nel nostro paese non meno di 5.000 morti ogni
anno.
Le fibre di amianto hanno una capacità
di penetrazione nel corpo umano inversamente proporzionale al diametro, e
quelle anfiboliche, perché rettilinee attraversano più agevolmente il tessuto
polmonare e raggiungono la pleura, rispetto a quelle di crisotilo che hanno una
forma ricurva, anche se tutte sono cancerogene (la IARC - Monographs supplement
7, Asbestos [group 1][1]
contempla tutti i tipi di asbesto tra le sostanze cancerogene del gruppo 1),
senza che si possa stabilire un livello di esposizione nell’essere umano sotto
il quale non ci sia rischio di contrarre cancro (come precisa ancora la IARC
Monographs On The Evaluation Of Carcinogenic Risks To Humans, Volume 14,
Asbestos, Summary Of Data Reported And Evaluation, Asbestos, Last Updated: 26
March 1998: ‘At present, it is not possible to assess whether there is a level
of exposure in humans below which an increased risk of cancer would not occur’[2]) e ogni esposizione aumenta
il rischio di insorgenza ovvero diminuisce i tempi di latenza o aumenta la
progressione della patologia tumorale eventualmente innescata, pertanto
“l’esposizione a qualunque tipo di fibra e a qualunque grado di concentrazione
in aria va pertanto evitata” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1986), per
evitare che chi è particolarmente predisposto o si trova in particolari
condizioni enzimatiche possa ammalarsi anche dopo aver inalato o ingerito
quantità minime di minerale.
Per questo, come già evidenziato dall’Osservatorio
Nazionale Amianto e dal suo Presidente, Avv. Ezio Bonanni, dovrebbero essere
applicati i principi di precauzione (art. 191 del TFUE, nel quale testualmente
“principi della precauzione e dell'azione preventiva”) e artt. 117 e 32 della
Costituzione.
Già alcuni colleghi delle forze di
opposizione hanno affrontato l’argomento con apposite e precise interrogazioni,
le quali però hanno avuto come esito risposte evasive o non risposte.
Un
tale atteggiamento da parte dell’esecutivo, cioè da parte di chi ha la
responsabilità amministrativa della nostra Provincia desta non poche
preoccupazioni. Preoccupazioni che sono giustificate specialmente se si
riprendono alcuni temi che in questi anni hanno caratterizzato il dibattito del
Consiglio provinciale quali: le Acciaierie di Borgo, la discarica di Monte
Zaccon, la discarica della Sativa, le bonifiche agrarie della Valsugana ed
altri.
Per molte di queste situazioni, ancora
oggi irrisolte e potenzialmente pericolose, è stato necessario l’intervento del
Corpo forestale dello Stato per rilevare e denunciare violazioni di legge che
comportano potenziali danni per la salute delle persone.
Va pertanto qui ricordato che a seguito
dell’incendio che si sviluppò nell’area ex Italcementi, oggi cantiere, tenuto
conto della preoccupazione espressa dalla popolazione residente nell’area la
Provincia dichiarò di aver effettuato una serie di indagini i cui risultati
però non sono pubblici.
Neppure nell’iter di discussione della
legge provinciale n. 5/2012 “Modificazioni del testo unico provinciale sulla
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti
dall'amianto”, è stato presentato alcun dato. Il censimento dell’amianto
friabile previsto dalla legge nazionale del 1992, non risultava effettuato e le
indicazioni riportate in una cartografia poco definita, risultavano poco
puntuali e significative, quindi neppure in quell’occasione vennero portati a
conoscenza pubblica i dati dei rilievi effettuati nel 2009.
In via generale, bisogna ricordare la
legge n. 257 del 1992 che prevede in sintesi:
- il
censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle
rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica;
- l'individuazione
dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei
rifiuti di amianto;
- il
controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali competenti per territorio;
- la
rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla
presenza di amianto;
- il
controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
- il
censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione
collettiva e per i blocchi di appartamenti.
- Presso
le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la
localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità
sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al
presente comma. Le imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione
negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali,
le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli
addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
Inoltre, sotto il profilo strettamente
sanitario il programma italiano di sorveglianza epidemiologica dei casi di
mesotelioma maligno è sancito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 308 del 10 dicembre 2002 (Regolamento per il modello e le modalità
di tenuta del registro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 2003), che ha istituito presso l'INAIL, Settore Ricerca Certificazione
e Verifica, Dipartimento Medicina del Lavoro, un registro dei casi accertati di
mesotelioma al fine di stimare l'incidenza di mesotelioma maligno in Italia,
definire le modalità di esposizione, l'impatto e la diffusione della patologia
nella popolazione e di identificare sorgenti di contaminazione ancora ignote.
Si riporta qui un estratto del citato decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n.308
Regolamento per la
determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di
mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto
legislativo n. 277 del 1991.
«(…)
Articolo
2
Centri operativi regionali
Centri operativi regionali
1.
Presso ogni
regione, gli assessorati alla sanità individuano i Centri operativi regionali,
di seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della
rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa
esposizione ad amianto, nonché, su proposta di questo, il soggetto vicario nei
casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.
(…)».
Alcuni
dei punti sopra riportati sono parzialmente recepiti dalla legge provinciale n.
5 del 2012, che in particolare all’art. 3 dispone:
«Articolo
3
Piano
provinciale per la protezione dall'amianto
1.
Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica
gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è
adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente
commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della
Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano
ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il
piano provinciale per la protezione dall'amianto vigente alla data di entrata
in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.
2.
Il piano, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 257 del 1992,
contiene tra l'altro:
a)
la rappresentazione cartografica di sintesi del rischio di esposizione
all'amianto elaborata sulla base della mappatura dell'amianto presente
all'interno e nelle coperture di edifici pubblici e privati, compresi gli
impianti industriali attivi o dismessi, dell'amianto presente in natura nonché
dell'amianto correlato ad attività antropiche, tenendo conto del censimento
dell'amianto friabile effettuato ai sensi della legge n. 257 del 1992;
b)
le linee di intervento per la segnalazione alla Provincia e le indicazioni per
il comportamento dei cittadini e delle imprese in caso di rilevazione della
presenza di amianto;
c)
le misure a tutela del consumatore per la verifica della presenza di amianto in
beni mobili, compresi i prodotti destinati al consumo commercializzati in
provincia di Trento;
d)
i criteri per la determinazione dell'indice di degrado delle coperture in
amianto e delle priorità di intervento, nonché i criteri per la bonifica, per
lo smaltimento, anche di piccole quantità, e per la gestione dei materiali
contenenti amianto, sulla base della vigente normativa statale in materia;
e)
il monitoraggio sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti
sulla privacy, e i criteri per il suo aggiornamento;
f)
i criteri per l'individuazione di impianti di smaltimento dell'amianto;
g)
le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'Azienda
provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente e per il rilascio dell'abilitazione prevista dalla legge n. 257
del 1992 ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di
smaltimento dell'amianto.»
Dopo aver valutato attentamente la
normativa, va tenuto conto che ad oggi, molti adempimenti previsti non sono adempiuti, ciò determina un grave rischio per la salute
pubblica e danni per l’ambiente, in contrasto con i principi fondamentali della
Carta Costituzionale e dell’intero ordinamento giuridico, e non a caso la Corte
di Giustizia dell’Unione Europea, con decisione del 13.12.1990 ha sanzionato la
Repubblica Italiana per il tardivo recepimento della direttiva 477/83/CEE.
Tutto
ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:
1.
Com’è stata classificata l’area ex
Italcementi dalle strutture responsabili della valutazione ambientale e della
sanità rispetto alla presenza di amianto;
2.
Quali sono state e chi sono i
responsabili delle autorizzazioni che hanno consentito l’intervento sull’area
ex Italcementi tenuto conto che la presenza di amianto è stata dichiarata e
conclamata anche dai fatti del 2009 e successivi;
3.
Quali misure di prevenzione a tutela
della salute pubblica prevede il piano di intervento e di smaltimento
dell’amianto;
4.
Chi ha redatto il piano di intervento e
chi lo ha autorizzato;
5.
Chi vigila sul corretto svolgimento
delle attività, tenuto conto che in questi giorni si ha notizia dalla stampa di
nuvole di polvere, causate dall’abbattimento dei manufatti e dalle operazioni effettuate
dai mezzi in azione nell’area, che ricadono visivamente su tutto il quartiere
di Piedicastello ma sulla Città di Trento e dintorni in via generale;
6.
Quali rilievi oggettivi sono in atto per
il controllo delle polveri e l’eventuale presenza di amianto;
7.
Considerato che alcuni studi confermano
che, quello più pericoloso sarebbe
l’amianto "aghiforme", si chiede quale sia il tipo di
amianto rilevato nell’area;
8. In
relazione al D.P.C.M. 10.12.2002 N. 308 si chiede se è istituito il Centro
operativo regionale, di seguito denominati COR, e nominato il funzionario
responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento
della pregressa esposizione ad amianto.
A
norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
Lega Nord Trentino
Cons. Franca Penasa __________________________
Cons. Alessandro Savoi __________________________
Cons. Claudio Civettini __________________________
Cons. Luca Paternoster __________________________
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