mercoledì 5 settembre 2012

Interrogazione On.le Franca Penasa 04.09.2012




Trento, 3 settembre 2012


ILL. MO
BRUNO DORIGATTI
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI



INTERROGAZIONE n.

Italcementi quale reale tutela della salute pubblica rispetto alle attività svolte nel cantiere?
In Italia molte sono le presenze di capannoni dell’ItalCementi che sono, in via generale, costituiti da pannelli di Eternit che contengono amianto.


Nel mese di agosto di quest’anno, sono partiti i lavori di demolizione del Cantiere ex Italcementi a Piedicastello e pertanto, oltre alla discussione che riguarda la destinazione dell’area a centro scolastico, nonostante la sua dislocazione assolutamente distante dal centro e dai servizi in generale, è necessario affrontare il tema delle modalità con le quali vengono realizzati i lavori e soprattutto se sono state adottate tutte le misure necessarie a tutela della salute pubblica considerata la presenza di amianto che venne rilevata massicciamente in occasione della attività di sgombero dell’area a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Trento.
Come ben noto, l’amianto è diventato uno dei grandi problemi del secolo, e fa paura solo pronunciarne la parola.
Oltre alle classiche patologie asbesto correlate:
a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);
b) Mesotelioma pleurico (c45.0);
c) Mesotelioma pericardico (c45.2);
d) Mesotelioma peritoneale (c45.1);
e) Mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7);
f) Tumore polmonare (c34);
g) Asbestosi (j61).
h) Fibrosi polmonare (j68.4).
per le quali, dunque, il nesso di causalità si presume e l’onere della prova è a carico dell’INAIL ove non ritenesse di non doverle indennizzare, e nella lista II^, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità trova ingresso il tumore della laringe (c32) e nella lista III^, quella relativa alle malattie la cui origine lavorativa è possibile trovano ingresso i tumori gastro-enterici (c15 - c20), concausa tutte le altre patologie tumorali, essendo un cancerogeno che svolge un ruolo sinergico e di potenziamento degli altri agenti patogeni, e causa nel nostro paese non meno di 5.000 morti ogni anno.
Le fibre di amianto hanno una capacità di penetrazione nel corpo umano inversamente proporzionale al diametro, e quelle anfiboliche, perché rettilinee attraversano più agevolmente il tessuto polmonare e raggiungono la pleura, rispetto a quelle di crisotilo che hanno una forma ricurva, anche se tutte sono cancerogene (la IARC - Monographs supplement 7, Asbestos [group 1][1] contempla tutti i tipi di asbesto tra le sostanze cancerogene del gruppo 1), senza che si possa stabilire un livello di esposizione nell’essere umano sotto il quale non ci sia rischio di contrarre cancro (come precisa ancora la IARC Monographs On The Evaluation Of Carcinogenic Risks To Humans, Volume 14, Asbestos, Summary Of Data Reported And Evaluation, Asbestos, Last Updated: 26 March 1998: ‘At present, it is not possible to assess whether there is a level of exposure in humans below which an increased risk of cancer would not occur’[2]) e ogni esposizione aumenta il rischio di insorgenza ovvero diminuisce i tempi di latenza o aumenta la progressione della patologia tumorale eventualmente innescata, pertanto “l’esposizione a qualunque tipo di fibra e a qualunque grado di concentrazione in aria va pertanto evitata” (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1986), per evitare che chi è particolarmente predisposto o si trova in particolari condizioni enzimatiche possa ammalarsi anche dopo aver inalato o ingerito quantità minime di minerale.
Per questo, come già evidenziato dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dal suo Presidente, Avv. Ezio Bonanni, dovrebbero essere applicati i principi di precauzione (art. 191 del TFUE, nel quale testualmente “principi della precauzione e dell'azione preventiva”) e artt. 117 e 32 della Costituzione.
Già alcuni colleghi delle forze di opposizione hanno affrontato l’argomento con apposite e precise interrogazioni, le quali però hanno avuto come esito risposte evasive o non risposte.
Un tale atteggiamento da parte dell’esecutivo, cioè da parte di chi ha la responsabilità amministrativa della nostra Provincia desta non poche preoccupazioni. Preoccupazioni che sono giustificate specialmente se si riprendono alcuni temi che in questi anni hanno caratterizzato il dibattito del Consiglio provinciale quali: le Acciaierie di Borgo, la discarica di Monte Zaccon, la discarica della Sativa, le bonifiche agrarie della Valsugana ed altri.
Per molte di queste situazioni, ancora oggi irrisolte e potenzialmente pericolose, è stato necessario l’intervento del Corpo forestale dello Stato per rilevare e denunciare violazioni di legge che comportano potenziali danni per la salute delle persone.
Va pertanto qui ricordato che a seguito dell’incendio che si sviluppò nell’area ex Italcementi, oggi cantiere, tenuto conto della preoccupazione espressa dalla popolazione residente nell’area la Provincia dichiarò di aver effettuato una serie di indagini i cui risultati però non sono pubblici.
Neppure nell’iter di discussione della legge provinciale n. 5/2012 “Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto”, è stato presentato alcun dato. Il censimento dell’amianto friabile previsto dalla legge nazionale del 1992, non risultava effettuato e le indicazioni riportate in una cartografia poco definita, risultavano poco puntuali e significative, quindi neppure in quell’occasione vennero portati a conoscenza pubblica i dati dei rilievi effettuati nel 2009.
In via generale, bisogna ricordare la legge n. 257 del 1992 che prevede in sintesi:
  • il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
  • l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
  • il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
  • la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
  • il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
  • il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
  • Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).

Inoltre, sotto il profilo strettamente sanitario il programma italiano di sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma maligno è sancito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308 del 10 dicembre 2002 (Regolamento per il modello e le modalità di tenuta del registro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003), che ha istituito presso l'INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Medicina del Lavoro, un registro dei casi accertati di mesotelioma al fine di stimare l'incidenza di mesotelioma maligno in Italia, definire le modalità di esposizione, l'impatto e la diffusione della patologia nella popolazione e di identificare sorgenti di contaminazione ancora ignote.

Si riporta qui un estratto del citato decreto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n.308
Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.
«(…)
Articolo 2
Centri operativi regionali
1.      Presso ogni regione, gli assessorati alla sanità individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonché, su proposta di questo, il soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.
(…)».

Alcuni dei punti sopra riportati sono parzialmente recepiti dalla legge provinciale n. 5 del 2012, che in particolare all’art. 3 dispone:

«Articolo 3
Piano provinciale per la protezione dall'amianto

1. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.

2. Il piano, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 257 del 1992, contiene tra l'altro:
a) la rappresentazione cartografica di sintesi del rischio di esposizione all'amianto elaborata sulla base della mappatura dell'amianto presente all'interno e nelle coperture di edifici pubblici e privati, compresi gli impianti industriali attivi o dismessi, dell'amianto presente in natura nonché dell'amianto correlato ad attività antropiche, tenendo conto del censimento dell'amianto friabile effettuato ai sensi della legge n. 257 del 1992;
b) le linee di intervento per la segnalazione alla Provincia e le indicazioni per il comportamento dei cittadini e delle imprese in caso di rilevazione della presenza di amianto;
c) le misure a tutela del consumatore per la verifica della presenza di amianto in beni mobili, compresi i prodotti destinati al consumo commercializzati in provincia di Trento;
d) i criteri per la determinazione dell'indice di degrado delle coperture in amianto e delle priorità di intervento, nonché i criteri per la bonifica, per lo smaltimento, anche di piccole quantità, e per la gestione dei materiali contenenti amianto, sulla base della vigente normativa statale in materia;
e) il monitoraggio sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, e i criteri per il suo aggiornamento;
f) i criteri per l'individuazione di impianti di smaltimento dell'amianto;
g) le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e per il rilascio dell'abilitazione prevista dalla legge n. 257 del 1992 ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.»

Dopo aver valutato attentamente la normativa, va tenuto conto che ad oggi, molti adempimenti previsti non sono adempiuti, ciò determina un grave rischio per la salute pubblica e danni per l’ambiente, in contrasto con i principi fondamentali della Carta Costituzionale e dell’intero ordinamento giuridico, e non a caso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con decisione del 13.12.1990 ha sanzionato la Repubblica Italiana per il tardivo recepimento della direttiva 477/83/CEE.

Tutto ciò premesso,

si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:

1.      Com’è stata classificata l’area ex Italcementi dalle strutture responsabili della valutazione ambientale e della sanità rispetto alla presenza di amianto;
2.      Quali sono state e chi sono i responsabili delle autorizzazioni che hanno consentito l’intervento sull’area ex Italcementi tenuto conto che la presenza di amianto è stata dichiarata e conclamata anche dai fatti del 2009 e successivi;
3.      Quali misure di prevenzione a tutela della salute pubblica prevede il piano di intervento e di smaltimento dell’amianto;
4.      Chi ha redatto il piano di intervento e chi lo ha autorizzato;
5.      Chi vigila sul corretto svolgimento delle attività, tenuto conto che in questi giorni si ha notizia dalla stampa di nuvole di polvere, causate dall’abbattimento dei manufatti e dalle operazioni effettuate dai mezzi in azione nell’area, che ricadono visivamente su tutto il quartiere di Piedicastello ma sulla Città di Trento e dintorni in via generale;
6.      Quali rilievi oggettivi sono in atto per il controllo delle polveri e l’eventuale presenza di amianto;
7.      Considerato che alcuni studi confermano che, quello più pericoloso sarebbe l’amianto "aghiforme", si chiede quale sia il tipo di amianto rilevato nell’area;
8.      In relazione al D.P.C.M. 10.12.2002 N. 308 si chiede se è istituito il Centro operativo regionale, di seguito denominati COR, e nominato il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.



Lega Nord Trentino


Cons. Franca Penasa            __________________________

Cons. Alessandro Savoi         __________________________

Cons. Claudio Civettini         __________________________

Cons. Luca Paternoster         __________________________


[1] IARC Monographs supplement 7, Asbestos (group 1), 106-116, 1987.
[2] Iarc Monographs On The Evaluation Of Carcinogenic Risks To Humans, Volume 14, Asbestos, Summary Of Data Reported And Evaluation, Asbestos, Last Updated: 26 March 1998.

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