martedì 25 settembre 2012

Notiziario dell'amianto: proposta di legge Senatrice Bianchi sulla istituzione di una superprocura nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali


Prosegue la mobilitazione dell’Osservatorio Nazionale Amianto anche attraverso i suoi esponenti nelle istituzioni, tra i quali la Senatrice Dorina Bianchi (membro del comitato tecnico scientifico nazionale dell’O.N.A., della Commissione Morti Bianche presso il Senato della Repubblica e della Commissione di vigilanza RAI e della Commissione di inchiesta sui rifiuti), che in data odierna ha depositato un disegno di legge avente ad oggetto “istituzione della direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” che mira a valorizzare le esperienze del Procuratore della Repubblica di Torino, Dott. Raffaele Guariniello ovvero del Procuratore Generale di Firenze, Dott. Beniamino Deidda, ovvero del Sostituto Procuratore di Padova, Dott. Sergio Dini, che hanno acquisito una esperienza in materia di contrasto ai reati in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali, come tra l’altro precisato dalla Senatrice nel preambolo, nel quale richiama le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente Nazionale dell’O.N.A.



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Comunicato ONA 25.09.2012


OSSERVATORIO NAZIONALE  SULL’AMIANTO
Presidenza Nazionale
Via Crescenzio, n. 2, 00193 - Roma
tel. 06 68890174 - 335 8304686
E-mail: osservatorioamianto@gmail.com


Proposta di legge per la “istituzione della direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, per iniziativa della Senatrice Dorina Bianchi, membro del comitato tecnico scientifico nazionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

Prosegue la mobilitazione dell’Osservatorio Nazionale Amianto anche attraverso i suoi esponenti nelle istituzioni, tra i quali la Senatrice Dorina Bianchi (membro del comitato tecnico scientifico nazionale dell’O.N.A., della Commissione Morti Bianche presso il Senato della Repubblica e della Commissione di vigilanza RAI e della Commissione di inchiesta sui rifiuti), che in data odierna ha depositato un disegno di legge avente ad oggetto “istituzione della direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” che mira a valorizzare le esperienze del Procuratore della Repubblica di Torino, Dott. Raffaele Guariniello ovvero del Procuratore Generale di Firenze, Dott. Beniamino Deidda, ovvero del Sostituto Procuratore di Padova, Dott. Sergio Dini, che hanno acquisito una esperienza in materia di contrasto ai reati in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali, come tra l’altro precisato dalla Senatrice nel preambolo, nel quale richiama le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente Nazionale dell’O.N.A.
Roma, 25.09.2012
                                                                                     Presidenza Nazionale O.N.A.




Si allega disegno di legge della Senatrice Dorina Bianchi.



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Ddl Direzione Nazionale Infortuni lavoro


XVI LEGISLATURA





DISEGNO DI LEGGE



d'iniziativa della sen. BIANCHI





Istituzione della Direzione Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali



On.li Senatori,
I diritti della persona risiedono nella sua dignità, che non è solo del singolo cittadino, ma dell’uomo in quanto essere umano, non solo negli ambienti di lavoro ma in tutti gli ambienti di vita in cui egli si trova ad agire, fino ad una riappropriazione del senso etico, dei valori profondi che ne hanno animato e condotto l’esistenza, reso viva la coscienza e l’intelletto, per proiettare nel futuro il valore uomo che presuppone quello della salute e quello dell’ambiente, dove la cultura e i valori giuridici devono costituirne il presidio, e debbono essere veicolati attraverso la scuola e i mezzi di informazione, che non possono limitarsi a redigere l’annuale bollettino di guerra dei morti sul lavoro e a causa delle malattie professionali, in numero maggiore rispetto alle stesse guerre dei tempi moderni, nel rispetto del pluralismo, della dialettica individuale e collettiva, che permetta il superamento di ogni compartimento stagno, di ogni barriera e distinzione, anche regionale e nazionale, in tutto il Pianeta.
Il diritto deve trasformarsi pertanto così in motore dell’etica e del progresso, ed è per questo che ci proponiamo di organizzare le attività informative ed investigative nella lotta contro le forme di criminalità legate all’utilizzo di agenti patogeni, quali l’amianto, che provocano migliaia e migliaia di morti tra i cittadini oltre che tra i lavoratori, con compromissione irreversibile dell’ambiente, attraverso l’istituzione di una Direzione Nazionale per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei prestatori di lavoro.
Si sovrappongono infatti diverse competenze investigative e di organi ispettivi, in assenza di qualsiasi coordinamento, dimostrando quindi l’inefficacia nella interdizione di queste condotte che sono criminose al pari del fenomeno mafioso, ove si consideri che, solo per gli infortuni sul lavoro, ci sono circa 1.000 morti ogni anno (e la diminuzione negli ultimi anni è dovuta alle minori ore di lavoro) e soltanto per l’esposizione all’amianto ci sono circa 5.000 decessi l’anno.
E’ necessario quindi realizzare una inversione di tendenza, utilizzando anche le professionalità, atteso che in questa materia sia le forze investigative che la Magistratura, anche quella giudicante, deve acquisire una pregnante specializzazione.
Ci sono Magistrati quali il Procuratore della Repubblica di Torino, Dott. Raffaele Guariniello, piuttosto che il Procuratore Generale di Firenze, Dott. Beniamino Deidda, oppure lo stesso Sostituto Procuratore della Repubblica di Padova, Dott. Sergio Dini, solo per citarne alcuni, che potrebbero svolgere quella necessaria attività di coordinamento per realizzare un programma di interdizione per le condotte rischiose e pericolose, così come già peraltro evidenziato in molte occasioni dall’Osservatorio Nazionale Amianto e dal suo Presidente, Avv. Ezio Bonanni, anche alla luce della specifica esperienza acquisita in processi storici, che tuttavia hanno messo in evidenza fatti di inaudita gravità sotto il profilo sociale, sanitario, e anche economico (per i costi legati alle prestazioni sanitarie, assistenziali e previdenziali) e non solo in materia criminale (si pensi che nel capo di imputazione del processo Eternit risulta un elenco di oltre 3.000 lavoratori e cittadini deceduti in seguito all’attività degli stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli).
Se per alcune Procure c’è una puntuale capacità investigativa e repressiva dei crimini contro il lavoro, in altre purtroppo i tempi si allungano, ed in molte occasioni si giunge anche a delle richieste di archiviazione, con una incapacità dello Stato di ristabilire la legalità nei luoghi di lavoro ed è per questo che l’esperienza e le professionalità vanno valorizzate e non possono essere disperse (si pensi che il pool coordinato dal Dott. Guariniello, per via delle norme sull’avvicendamento degli incarichi, potrebbe sciogliersi), con un pregiudizio in termini di legalità ma soprattutto di interdizione delle condotte pericolose per la salute dei lavoratori e dei cittadini, come più volte messo in evidenza dall’Osservatorio Nazionale Amianto, che da anni segnala a tutte le Procure del territorio nazionale le varie situazioni sulle quali verificare la possibilità di un intervento.
Riteniamo che le attività della Magistratura e degli investigatori in questo settore vadano riorganizzate, con la istituzione di una Direzione Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Titolo I
Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Capo I
Direzione distrettuale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e Direzione Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Art. 1
La Direzione distrettuale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. La trattazione dei procedimenti relativi ai reati contemplati nel D.Lgs. 81/08, e di cui agli artt. 437, 434, 449 e 451 del codice penale, e quelli di cui agli artt. 575, 589 e 590 del codice penale, ovvero nei casi in cui sia contestata l’esecuzione nell’ambiente lavorativo, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte magistrati in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati già indicati nel primo comma della presente disposizione legislativa, i magistrati addetti alla direzione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 2
Direzione Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la quinta valutazione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 
3. Alla nomina del procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali designa uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali aggiunto.
5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
6. Al procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
7. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.

Art. 3
Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione
in relazione all'attività di coordinamento investigativo

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sulla relativa Direzione nazionale.

Art. 4
Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.

Art. 5
Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

1. Il procuratore nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

Capo II - Consiglio generale per la lotta alla violazione delle norme antinfortunistiche e della sicurezza sul lavoro


Art. 6
Consiglio generale per la tutela della salute
e dell’incolumità psicofisica nei luoghi di lavoro

1. Presso il Ministero del Lavoro è istituito il Consiglio generale per la tutela della salute e dell’incolumità psicofisica nei luoghi di lavoro, presieduto dal Ministro del Lavoro quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di tutela della salute sui posti di lavoro. Il Consiglio è composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; 
d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna; 
e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna; 
f) dal Direttore della Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione delle violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a carattere interforze, operanti a livello centrale e territoriale; 
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego; 
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze; 
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché della Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.

Art. 7
Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione Investigativa contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali (D.I.I.M.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima.
2. Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno dei disastri ambientali.
3. La Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico e con gli uffici ASL e con i servizi ispettivi degli enti pubblici (INPS e INAIL).
4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.I.M.. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.I.M., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è assegnato alla D.I.I.M., nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze.
5. Al Direttore della Direzione Investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è attribuita la responsabilità generale delle attività svolte dalla D.I.I.M., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.I.M..
6. Alla D.I.I.M. è preposto un direttore tecnico-operativo scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il direttore della D.I.I.M. riferisce al Consiglio generale di cui all'articolo 107 sul funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.
7. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 è assegnato alla D.I.I.M. un vice direttore con funzioni vicarie. 
8. La D.I.I.M. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
9. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 107, determina l'organizzazione della D.I.I.M. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificità degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione è articolata come segue:
a) reparto investigazioni preventive; 
b) reparto investigazioni giudiziarie; 
c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
10. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 9 si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni. Con le stesse modalità e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

Art. 8
Relazione al Parlamento

1. Il Ministro del Lavoro riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presenta un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.


Capo III
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento

Art. 9
Modifiche all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646

1. All'articolo 23-bis, comma 1, della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: «territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona».





Art. 10
Abrogazione delle norme incompatibili

1. Si intendono abrogate tutte le norme del codice penale e del codice di procedura penale e della legislazione penale complementare che sono incompatibili.


Art. 11
Disciplina transitoria

1. Le disposizioni contenute nel Titolo I non si applicano a quei procedimenti per i quali è stato già disposto o chiesto il rinvio a giudizio.

Art. 12
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, oltre ai risparmi in termini di spese sanitarie, assistenziali e previdenziali che seguono ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, che saranno inferiori in seguito all’entrata in vigore delle presenti disposizioni legislative.




                                                                                                                              Sen. Dorina BIANCHI


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