venerdì 6 luglio 2012

Comunicato ONA disegno di legge Sen. Dorina Bianchi 06.07.2012



OSSERVATORIO NAZIONALE  SULL’AMIANTO
Ufficio Stampa O.N.A.





Presentato il disegno di legge “disposizioni per la tutela assicurativa dei diritti dei consumatori e dei danneggiati e repressione delle frodi assicurative” di iniziativa della Sen. Dorina Bianchi. Successo per l’Osservatorio Nazionale Amianto.

Nel convegno nazionale O.N.A., dal titolo “Quale giustizia per le vittime dell’amianto?”, celebrato il giorno 19.05.2012, nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno, oltre ai temi legati al rischio amianto, furono affrontati quelli relativi al comportamento delle assicurazioni sia per quanto riguarda le disdette delle polizze RC stipulate con i medici, sia quelle relative alla circolazione stradale, sia l’esorbitante aumento dei costi, e la necessità di tutelare i consumatori e reprimere le frodi.
Il disegno di legge presentato oggi, 06.07.2012, dalla Senatrice Dorina Bianchi, nella premessa richiama espressamente il parere reso dall’Avv. Ezio Bonanni e pubblicato nel Corriere Medico dell’08.03.2012 e le finalità del Comitato Settoriale Tutela Assicurativa, che fa parte dell’O.N.A. e che è coordinato dal Sig. Virgilio Romano.
Vi è l’inserimento del reato di frode assicurativa e il divieto di disdette senza giusta causa da parte delle assicurazioni.
Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge alla mobilitazione dell’Osservatorio Nazionale Amianto, di tutti i comitati, ed anche di quello settoriale Tutela Assicurativa - dichiarano l’Avv. Ezio Bonanni, presidente nazionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto e il  Sig. Virgilio Romano, coordinatore nazionale del Comitato O.N.A. Tutela Assicurativa - che ci incoraggia ad andare avanti nella tutela dei consumatori e dei più deboli, nell’affermazione del diritto di difesa e della repressione delle frodi”.
Roma, 06.07.2012                                                                                       Ufficio Stampa O.N.A.
Comitato Settoriale Tutela Assicurativa

Si allega testo del disegno di legge

SENATO DELLA REPUBBLICA


XVI LEGISLATURA




DISEGNO DI LEGGE




D'INIZIATIVA
DELLA SEN. DORINA BIANCHI


Disposizioni per la tutela assicurativa dei diritti dei consumatori e dei danneggiati e repressione delle frodi assicurative.

On.li Colleghi,           
con il decreto legislativo del 7 Settembre 2005, n. 209 il legislatore ha modificato l’impianto del sistema liquidativo a suo tempo introdotto dalla legge 990 del 69 e successive modifiche.
Il nuovo testo, all’art. 149, disponeva l’azione diretta presso l’Assicurazione del danneggiato, che per ciò stesso dovrebbe provvedere a gestire e liquidare il danno, al fine di ridurre i premi delle polizze assicurative, e ciò anche attraverso il mancato riconoscimento dei compensi professionali agli operatori dei settori tecnici e legali.
Affermazioni qualunquistiche addossavano la responsabilità del costo dei premi agli operatori tecnici e agli avvocati: il rimedio si è destinato peggiore del presunto male che avrebbe voluto sconfiggere.
Fin dalla sua entrata in vigore, sul finire del 2005, queste nuove norme hanno deluso tutte le aspettative, perché oltre a non aver raggiunto alcun obiettivo, ha determinato l’aumento del triplo nei costi dei premi assicurativi.
Ora ISVAP ed ANIA, che prima addossavano queste responsabilità ai tecnici e agli avvocati, ora sostengono che la causa risiederebbe nell’aumento delle frodi.
In realtà non è così, perché questo nuovo sistema assicurativo obbliga l’assicurato a rivolgersi al suo assicuratore, e così per ogni sinistro ci sono due posizioni, in entrambe le imprese assicurative coinvolte, ognuna delle quali gestirà liquidando quasi tutti i casi, molto spesso su basi concorsuali, con invio delle offerte ai danneggiati, i quali solo se non le accettano possono rivolgersi ai loro legali di fiducia, i quali per ciò stesso non possono che evocare in giudizio la compagnia assicurativa presso la quale sono assicurati, determinando così una duplicità di giudizi autonomi e separati, con due sentenze che possono essere anche in contrasto.
Ecco dunque che i costi si triplicano.
In più, la formulazione dell’offerta da parte della compagnia presso la quale si è assicurati, in assenza di adeguata tutela legale, porta molte delle vittime ad accettare l’entità dei risarcimenti, senza avere alcuna consulenza tecnica, medica e legale, per formulare una valutazione consapevole e rispettosa dei diritti.
Nel caso in cui il danneggiato dovesse farsi assistere da un legale di fiducia i relativi oneri sarebbero a suo carico, diversamente gli onorari dei medici legali vengono riconosciuti, con lesione dunque del divieto di non discriminazione e di rispetto del diritto di difesa ed assistenza legale.
Non viene assunta alcuna iniziativa di interdizione rispetto a condotte asseritamente fraudolente.
Inoltre, nell’ultima riforma del Governo Monti, testualmente: “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”, così con contrazione dei diritti della persona, anche a copertura costituzionale (art. 32).
Nel Corriere Medico dell’08.03.2012, si fa riferimento alla pratica delle compagnie di assicurazione di disdire le polizze di RC stipulate con i medici, alla semplice e prima contestazione di presunta responsabilità, senza alcuna verifica, e ciò dopo che magari per anni hanno introitato i premi versati dagli assicurati, per evidenziare come l’Avv. Ezio Bonanni, nel parere legale reso alla organizzazione sindacale più rappresentativa dei medici italiani, aveva messo in evidenza come se il contratto tace, comunque il sanitario può tutelarsi rispetto alla disdetta facile e non giustificata, attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (Corte di Cassazione, Sentenze n. 14495/04 e n. 11609/02).
Non senza evidenziare come nel silenzio normativo specifico, la decisione è lasciata al Giudice in un senso o in un altro.
Questa alea, che pregiudica centinaia di migliaia di consumatori - e quindi non solo i medici -, mina alle basi la stessa certezza del diritto.
La presente proposta di legge dunque mira a determinare un intervento risolutore in ordine ai principi di diritto e a regolamentare in modo specifico i casi di risoluzione unilaterale del contratto di assicurazione, in tutti i settori, e per tutti i consumatori.
L’Osservatorio Nazionale Amianto, con la costituzione di un autonomo comitato settoriale articolato in tutto il territorio nazionale, ha elaborato studi e proposte, che è opportuno che si sottopongano a valutazione, al fine di porre rimedio ad alcune criticità:
- far venir meno la improponibilità del giudizio se il danneggiato non dimostra di aver messo a disposizione il bene danneggiato e di averlo riparato senza che nessuno lo abbia ispezionato
- abrogazione dell’indennizzo diretto e ritorno all’artico 148 con giudizio unico e con obbligo di costituzione pena l’improponibilità di giudizio separato
- in caso di inadempienza della compagnia di assicurazione il danneggiato deve per legge, prima di riparare il bene danneggiato, disporne l’ispezione con un professionista abilitato, e previo rilascio di elaborato asseverato da giuramento.
- le compagnie di assicurazioni non potranno rifiutare l’indennizzo ipotizzando delle truffe, se non è pendente un procedimento penale, e con sospensione della procedura fino alla sua ultimazione;
- compensi professionali definiti in fase transattiva;
- le compagnie che contestano i sinistri senza elementi a proprio favore e che poi definiscono le citazioni prima della prova testi non possono addebitare la loro mala gestio al costo del sinistro.
- Pene severe  e processi immediati per chi truffa le assicurazioni

Art. 1
(Modifica dell’art. 143, comma 1, D.Lgs 209 del 2005)
1.                      L’art. 143, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “Nel caso di sinistro avvenuto tra i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione , i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, a prescindere dalle quote di responsabilità , sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.  In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso di sinistro”.

Art. 2
(Modifica dell’art. 144, comma 3 e 4, D.Lgs 209 del 2005)
1. L’art. 144, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “3.  Dopo i sessanta giorni  il danneggiato può  proporre giudizio nei confronti del responsabile civile e della propria assicurazione. La contumacia della controparte e/o della propria assicurazione  rende nullo ogni tentativo futuro del responsabile di proporre giudizio ed in merito la sentenza ottenuta dal danneggiato viene inviata per conoscenza anche alla propria impresa di assicurazione la quale in caso di tentativo della controparte di intentare un giudizio è già conoscenza dell’improponibilità delle stesso con soccombenza di spese a carico del proponente.
2. L’art. 144, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “4. L'azione di risarcimento danni del danneggiato e dei relativi diritti nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile”.

Art. 3
(Modifica dell’art. 145, comma 1 e 2, D.Lgs 209 del 2005)

1. L’art. 145, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “Ove si applichi quanto disposto dall’art. 148, l’azione di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, è proponibile dopo 60 giorni, 90 in caso di danno alla persona, a decorrere dal dì in cui il danneggiato ne ha fatto richiesta all’impresa di assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di  ricevimento, anche se inviata per conoscenza, con le modalità e i contenuti di cui allo stesso art. 148 del D.Lgs. 209/2005.
2. L’art. 145, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 è abrogato.

Art. 4
(Modifica dell’art. 146, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs 209 del 2005)

1. L’art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”.
2. L’art. 146, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti . E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria”.
3. L’art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente “Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto”.
4. L’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente “Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma”;

Art. 5
(Modifica dell’art. 148, commi 1 e 11, D.Lgs 209 del 2005)
1. L’art. 148, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “1 .Per i sinistri con solo danni a cose, la richiesta di risarcimento danni , presentata dal danneggiato e/o dal rappresentante dello stesso, quest’ultimo munito di regolare mandato ex art. 1387 ,1703 e 1704 del Codice Civile , secondo le modalità indicate nell’articolo 145 , deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale del  proponente l’azione di risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Al ricevimento  della richiesta di  risarcimento danni,  l’ Impresa di assicurazione ha l’obbligo di formalizzare - a mezzo lettera  raccomandata a.r.  – la nomina del proprio fiduciario tecnico iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, per l’espletamento delle operazioni peritali sul bene danneggiato, secondo i modi e termini stabiliti dalla legge; entro tali termini, gli aventi diritto  hanno l’ obbligo di conservare le cose danneggiate nel medesimo stato di cui al sinistro; tuttavia, sono consentiti i primi interventi a carattere di urgenza solo ed esclusivamente in presenza di pericolo per la sicurezza delle persone e/o dell’ambiente. Alla scadenza di tale termine, laddove la compagnia non avesse provveduto alla nomina del proprio perito , gli aventi diritto al risarcimento hanno l’obbligo, prima di provvedere alla riparazione delle cose danneggiate,  di rivolgersi ad un perito iscritto al ruolo nazionale periti assicurativi per l’accertamento, la cristallizzazione e la quantificazione dei danni riportati in occasione dell’evento su cui verte la richiesta. Il danneggiato provvede a farsi rilasciare dal perito l’elaborato peritale corredato da rilievi fotografici nonché  parcella  attestante la misura del compenso dallo stesso percepito ed anticipato dalla parte danneggiata  la quale ultima surrogherà tale spesa all’impresa di assicurazione .In caso di avvenuta riparazione ,  il danneggiato , entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni da parte dell’impresa di assicurazione, ha l’obbligo di consentire l’ispezione del bene oggetto di richiesta. Anche quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro il termine per l’offerta di risarcimento è di sessanta giorni. Il Giudice, ove nel decidere la causa dovesse ritenere l’assenza di elementi di giustificazione al diniego del risarcimento, dovrà condannare la compagnia al risarcimento dei danni, con liquidazione equitativa, da aggiungersi agli interessi legali e alle rivalutazioni sulla somma riconosciuta”.
2. L’art. 148, comma 11, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “11. Per i compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti nella fase transattiva, con determinazione delle spese, diritti ed onorari per i consulenti delle vittime nella misura del 15% più oneri fiscali per la liquidazione di importi inferiori ad € 10.000,00, e 10% più oneri fiscali per la liquidazione degli importi superiori ad € 10.000,00 e fino ad € 30.000,00, il 7% più oneri fiscali per importi liquidati da € 30.000,00 fino ad € 50.000,00, e il 5% per la liquidazione di importi superiori. La liquidazione viene effettuata separata e la fattura fornita dal professionista viene inviata dall’impresa di assicurazione  al ministero delle finanze ed inviata per conoscenza al domicilio del  danneggiato ove si specifica che il professionista è stato liquidato  separatamente. L’impresa di assicurazione non potrà in nessun caso rilasciare quietanze con indicazioni omnia onorari”.





Art. 6
(Aggiunta del comma XII all’art. 148, D.Lgs 209 del 2005)

1. All’art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 è aggiunto il seguente comma: “Gli assicurati che ricevono attestato di rischio prima della scadenza della propria polizza assicurativa se si sono resi responsabili o sono stati coinvolti  in un sinistro nel tempo intercorso dalla ricezione dell’attestato di rischio fino alla data di scadenza della polizza hanno l’obbligo  di legge di avvisare l’impresa dove hanno redatto il nuovo contratto dell’esistenza del sinistro mettendo in condizione l’impresa di assicurazione di  proporre il giusto contratto  dopo aver fatto i dovuti accertamenti in merito. In caso di dichiarazione falsa la compagnia modifica il contratto stipulato adeguando l’effettiva tariffa”.

Art. 7
(Inserimento nel Codice Penale dell’art. 640sexies - Frode assicurativa)
1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo la compagnia assicurativa, il Giudice e chiunque altro in errore, circa la sussistenza, i termini e le modalità di un sinistro stradale e procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre anni a sei anni.
2. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e si procede d’ufficio se il fatto ha determinato il pagamento di somme di denaro a titolo di premi, indennizzi etc., a carico dello Stato, di altri enti pubblici, anche previdenziali e delle Comunità Europee.
3. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso da perito, avvocato, agente, liquidatore, medico legale, impiegato di strutture ospedaliere, anche private.



Art. 8
(Inserimento nel Codice Civile dell’art. 1373bis)
1. E’ fatto divieto alla compagnia di assicurazione di disdire un contratto in essere senza giusta causa, e senza il rispetto delle norme di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.
2. L’inadempimento è sanzionato nei modi e nei termini stabiliti dal Codice Civile (artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.).


Sen. Dorina BIANCHI




Nessun commento:

Posta un commento