OSSERVATORIO
NAZIONALE SULL’AMIANTO
Ufficio
Stampa O.N.A.
Presentato
il disegno di legge “disposizioni per la
tutela assicurativa dei diritti dei consumatori e dei danneggiati e repressione
delle frodi assicurative” di iniziativa della Sen. Dorina Bianchi. Successo
per l’Osservatorio Nazionale Amianto.
Nel convegno nazionale
O.N.A., dal titolo “Quale giustizia per
le vittime dell’amianto?”, celebrato il giorno 19.05.2012, nel Salone dei
Marmi del Comune di Salerno, oltre ai temi legati al rischio amianto, furono
affrontati quelli relativi al comportamento delle assicurazioni sia per quanto
riguarda le disdette delle polizze RC stipulate con i medici, sia quelle
relative alla circolazione stradale, sia l’esorbitante aumento dei costi, e la
necessità di tutelare i consumatori e reprimere le frodi.
Il disegno di legge
presentato oggi, 06.07.2012, dalla Senatrice Dorina Bianchi, nella premessa
richiama espressamente il parere reso dall’Avv. Ezio Bonanni e pubblicato nel
Corriere Medico dell’08.03.2012 e le finalità del Comitato Settoriale Tutela
Assicurativa, che fa parte dell’O.N.A. e che è coordinato dal Sig. Virgilio
Romano.
Vi è l’inserimento del
reato di frode assicurativa e il divieto di disdette senza giusta causa da
parte delle assicurazioni.
“Si tratta di un ulteriore tassello che si aggiunge alla mobilitazione
dell’Osservatorio Nazionale Amianto, di tutti i comitati, ed anche di quello
settoriale Tutela Assicurativa - dichiarano l’Avv. Ezio Bonanni, presidente
nazionale dell’Osservatorio Nazionale Amianto e il Sig. Virgilio Romano, coordinatore nazionale
del Comitato O.N.A. Tutela Assicurativa - che
ci incoraggia ad andare avanti nella tutela dei consumatori e dei più deboli,
nell’affermazione del diritto di difesa e della repressione delle frodi”.
Roma, 06.07.2012 Ufficio
Stampa O.N.A.
Comitato
Settoriale Tutela Assicurativa
Si allega testo del disegno di
legge
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
D'INIZIATIVA
DELLA SEN. DORINA BIANCHI
Disposizioni per la tutela
assicurativa dei diritti dei consumatori e dei danneggiati e repressione delle
frodi assicurative.
On.li Colleghi,
con il decreto legislativo del 7 Settembre 2005, n.
209 il legislatore ha modificato l’impianto del sistema liquidativo a suo tempo
introdotto dalla legge 990 del 69 e successive modifiche.
Il nuovo testo, all’art. 149, disponeva l’azione
diretta presso l’Assicurazione del danneggiato, che per ciò stesso dovrebbe
provvedere a gestire e liquidare il danno, al fine di ridurre i premi delle
polizze assicurative, e ciò anche attraverso il mancato riconoscimento dei
compensi professionali agli operatori dei settori tecnici e legali.
Affermazioni qualunquistiche addossavano la
responsabilità del costo dei premi agli operatori tecnici e agli avvocati: il
rimedio si è destinato peggiore del presunto male che avrebbe voluto
sconfiggere.
Fin dalla sua entrata in vigore, sul finire del 2005,
queste nuove norme hanno deluso tutte le aspettative, perché oltre a non aver
raggiunto alcun obiettivo, ha determinato l’aumento del triplo nei costi dei
premi assicurativi.
Ora ISVAP ed ANIA, che prima addossavano queste
responsabilità ai tecnici e agli avvocati, ora sostengono che la causa
risiederebbe nell’aumento delle frodi.
In realtà non è così, perché questo nuovo sistema
assicurativo obbliga l’assicurato a rivolgersi al suo assicuratore, e così per
ogni sinistro ci sono due posizioni, in entrambe le imprese assicurative
coinvolte, ognuna delle quali gestirà liquidando quasi tutti i casi, molto
spesso su basi concorsuali, con invio delle offerte ai danneggiati, i quali
solo se non le accettano possono rivolgersi ai loro legali di fiducia, i quali
per ciò stesso non possono che evocare in giudizio la compagnia assicurativa
presso la quale sono assicurati, determinando così una duplicità di giudizi
autonomi e separati, con due sentenze che possono essere anche in contrasto.
Ecco dunque che i costi si triplicano.
In più, la formulazione dell’offerta da parte della
compagnia presso la quale si è assicurati, in assenza di adeguata tutela
legale, porta molte delle vittime ad accettare l’entità dei risarcimenti, senza
avere alcuna consulenza tecnica, medica e legale, per formulare una valutazione
consapevole e rispettosa dei diritti.
Nel caso in cui il danneggiato dovesse farsi assistere
da un legale di fiducia i relativi oneri sarebbero a suo carico, diversamente
gli onorari dei medici legali vengono riconosciuti, con lesione dunque del
divieto di non discriminazione e di rispetto del diritto di difesa ed
assistenza legale.
Non viene assunta alcuna iniziativa di interdizione
rispetto a condotte asseritamente fraudolente.
Inoltre, nell’ultima riforma del Governo Monti,
testualmente: “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a
risarcimento per danno biologico permanente”, così con contrazione dei diritti
della persona, anche a copertura costituzionale (art. 32).
Nel Corriere Medico dell’08.03.2012, si fa riferimento
alla pratica delle compagnie di assicurazione di disdire le polizze di RC
stipulate con i medici, alla semplice e prima contestazione di presunta
responsabilità, senza alcuna verifica, e ciò dopo che magari per anni hanno
introitato i premi versati dagli assicurati, per evidenziare come l’Avv. Ezio
Bonanni, nel parere legale reso alla organizzazione sindacale più
rappresentativa dei medici italiani, aveva messo in evidenza come se il
contratto tace, comunque il sanitario può tutelarsi rispetto alla disdetta facile
e non giustificata, attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione
(Corte di Cassazione, Sentenze n. 14495/04 e n. 11609/02).
Non senza evidenziare come nel silenzio normativo
specifico, la decisione è lasciata al Giudice in un senso o in un altro.
Questa alea, che pregiudica centinaia di migliaia di
consumatori - e quindi non solo i medici -, mina alle basi la stessa certezza
del diritto.
La presente proposta di legge dunque mira a
determinare un intervento risolutore in ordine ai principi di diritto e a
regolamentare in modo specifico i casi di risoluzione unilaterale del contratto
di assicurazione, in tutti i settori, e per tutti i consumatori.
L’Osservatorio Nazionale Amianto, con la costituzione
di un autonomo comitato settoriale articolato in tutto il territorio nazionale,
ha elaborato studi e proposte, che è opportuno che si sottopongano a
valutazione, al fine di porre rimedio ad alcune criticità:
- far venir meno la improponibilità del giudizio se il
danneggiato non dimostra di aver messo a disposizione il bene danneggiato e di
averlo riparato senza che nessuno lo abbia ispezionato
- abrogazione dell’indennizzo diretto e ritorno
all’artico 148 con giudizio unico e con obbligo di costituzione pena
l’improponibilità di giudizio separato
- in caso di inadempienza della compagnia di
assicurazione il danneggiato deve per legge, prima di riparare il bene
danneggiato, disporne l’ispezione con un professionista abilitato, e previo
rilascio di elaborato asseverato da giuramento.
- le compagnie di assicurazioni non potranno rifiutare
l’indennizzo ipotizzando delle truffe, se non è pendente un procedimento
penale, e con sospensione della procedura fino alla sua ultimazione;
- compensi professionali definiti in fase transattiva;
- le compagnie che contestano i sinistri senza
elementi a proprio favore e che poi definiscono le citazioni prima della prova
testi non possono addebitare la loro mala gestio al costo del sinistro.
- Pene severe e
processi immediati per chi truffa le assicurazioni
Art. 1
(Modifica dell’art. 143, comma 1, D.Lgs 209 del 2005)
1.
L’art.
143, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente: “Nel caso di sinistro avvenuto tra i veicoli
a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione , i conducenti dei veicoli
coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, a prescindere dalle
quote di responsabilità , sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria
impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata presentazione della
denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso
avviso di sinistro”.
Art. 2
(Modifica dell’art. 144, comma 3 e 4, D.Lgs 209 del 2005)
1. L’art. 144, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 è
sostituito dal seguente: “3. Dopo i sessanta giorni il danneggiato può proporre giudizio nei confronti del
responsabile civile e della propria assicurazione. La contumacia della
controparte e/o della propria assicurazione
rende nullo ogni tentativo futuro del responsabile di proporre giudizio
ed in merito la sentenza ottenuta dal danneggiato viene inviata per conoscenza
anche alla propria impresa di assicurazione la quale in caso di tentativo della
controparte di intentare un giudizio è già conoscenza dell’improponibilità
delle stesso con soccombenza di spese a carico del proponente.
2. L’art. 144, comma 4, del D.Lgs. n.
209/2005 è sostituito dal seguente: “4.
L'azione di risarcimento danni del danneggiato e dei relativi diritti nei
confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione
cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile”.
Art. 3
(Modifica dell’art. 145, comma 1 e 2, D.Lgs 209 del 2005)
1. L’art. 145, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 è
sostituito dal seguente: “Ove si applichi quanto disposto dall’art. 148,
l’azione di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, è proponibile dopo 60
giorni, 90 in caso di danno alla persona, a decorrere dal dì in cui il
danneggiato ne ha fatto richiesta all’impresa di assicurazione, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata
per conoscenza, con le modalità e i contenuti di cui allo stesso art. 148 del
D.Lgs. 209/2005.
2. L’art. 145, comma 2, del D.Lgs. n.
209/2005 è abrogato.
Art. 4
(Modifica dell’art. 146, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs 209 del 2005)
1. L’art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 è
sostituito dal seguente:
“Fermo restando quanto previsto per
l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati
personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto
di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,
constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”.
2. L’art. 146, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente:
“L’esercizio del diritto di accesso non è
consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che
evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti . E’ invece sospeso in
pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi
restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria”.
3. L’art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 è sostituito dal seguente “Se, entro
sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è
messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia
a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito
il proprio diritto”.
4. L’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n.
209/2005 è sostituito dal seguente “Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la
tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e
le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma”;
Art. 5
(Modifica dell’art. 148, commi 1 e 11, D.Lgs 209 del 2005)
1. L’art. 148, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005 è
sostituito dal seguente: “1 .Per i
sinistri con solo danni a cose, la richiesta di risarcimento danni , presentata
dal danneggiato e/o dal rappresentante dello stesso, quest’ultimo munito di
regolare mandato ex art. 1387 ,1703 e 1704 del Codice Civile , secondo le
modalità indicate nell’articolo 145 , deve essere corredata dalla denuncia
secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice
fiscale del proponente l’azione di
risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Al
ricevimento della richiesta di risarcimento danni, l’ Impresa di assicurazione ha l’obbligo di
formalizzare - a mezzo lettera
raccomandata a.r. – la nomina del
proprio fiduciario tecnico iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi,
per l’espletamento delle operazioni peritali sul bene danneggiato, secondo i
modi e termini stabiliti dalla legge; entro tali termini, gli aventi
diritto hanno l’ obbligo di conservare
le cose danneggiate nel medesimo stato di cui al sinistro; tuttavia, sono
consentiti i primi interventi a carattere di urgenza solo ed esclusivamente in
presenza di pericolo per la sicurezza delle persone e/o dell’ambiente. Alla
scadenza di tale termine, laddove la compagnia non avesse provveduto alla
nomina del proprio perito , gli aventi diritto al risarcimento hanno l’obbligo,
prima di provvedere alla riparazione delle cose danneggiate, di rivolgersi ad un perito iscritto al ruolo
nazionale periti assicurativi per l’accertamento, la cristallizzazione e la
quantificazione dei danni riportati in occasione dell’evento su cui verte la
richiesta. Il danneggiato provvede a farsi rilasciare dal perito l’elaborato
peritale corredato da rilievi fotografici nonché parcella
attestante la misura del compenso dallo stesso percepito ed anticipato
dalla parte danneggiata la quale ultima
surrogherà tale spesa all’impresa di assicurazione .In caso di avvenuta
riparazione , il danneggiato , entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento
danni da parte dell’impresa di assicurazione, ha l’obbligo di consentire
l’ispezione del bene oggetto di richiesta. Anche quando il modulo di denuncia
sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro il termine per
l’offerta di risarcimento è di sessanta giorni. Il Giudice, ove nel decidere la
causa dovesse ritenere l’assenza di elementi di giustificazione al diniego del
risarcimento, dovrà condannare la compagnia al risarcimento dei danni, con
liquidazione equitativa, da aggiungersi agli interessi legali e alle
rivalutazioni sulla somma riconosciuta”.
2. L’art. 148, comma 11, del D.Lgs. n. 209/2005 è
sostituito dal seguente: “11. Per i
compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti
nella fase transattiva, con determinazione delle spese, diritti ed onorari per
i consulenti delle vittime nella misura del 15% più oneri fiscali per la
liquidazione di importi inferiori ad € 10.000,00, e 10% più oneri fiscali per
la liquidazione degli importi superiori ad € 10.000,00 e fino ad € 30.000,00,
il 7% più oneri fiscali per importi liquidati da € 30.000,00 fino ad €
50.000,00, e il 5% per la liquidazione di importi superiori. La liquidazione
viene effettuata separata e la fattura fornita dal professionista viene inviata
dall’impresa di assicurazione al
ministero delle finanze ed inviata per conoscenza al domicilio del danneggiato ove si specifica che il
professionista è stato liquidato
separatamente. L’impresa di assicurazione non potrà in nessun caso
rilasciare quietanze con indicazioni omnia onorari”.
Art. 6
(Aggiunta del comma XII all’art. 148, D.Lgs 209 del 2005)
1. All’art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 è aggiunto il
seguente comma: “Gli assicurati che
ricevono attestato di rischio prima della scadenza della propria polizza
assicurativa se si sono resi responsabili o sono stati coinvolti in un sinistro nel tempo intercorso dalla
ricezione dell’attestato di rischio fino alla data di scadenza della polizza
hanno l’obbligo di legge di avvisare
l’impresa dove hanno redatto il nuovo contratto dell’esistenza del sinistro mettendo
in condizione l’impresa di assicurazione di
proporre il giusto contratto dopo
aver fatto i dovuti accertamenti in merito. In caso di dichiarazione falsa la
compagnia modifica il contratto stipulato adeguando l’effettiva tariffa”.
Art. 7
(Inserimento nel Codice Penale dell’art. 640sexies - Frode assicurativa)
1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo la
compagnia assicurativa, il Giudice e chiunque altro in errore, circa la
sussistenza, i termini e le modalità di un sinistro stradale e procura a sé o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da
tre anni a sei anni.
2. La pena è della reclusione da
cinque a dieci anni e si procede d’ufficio se il fatto ha determinato il
pagamento di somme di denaro a titolo di premi, indennizzi etc., a carico dello
Stato, di altri enti pubblici, anche previdenziali e delle Comunità Europee.
3. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se
il fatto è commesso da perito, avvocato, agente, liquidatore, medico legale,
impiegato di strutture ospedaliere, anche private.
Art. 8
(Inserimento nel Codice Civile dell’art. 1373bis)
1. E’ fatto divieto alla compagnia di assicurazione di
disdire un contratto in essere senza giusta causa, e senza il rispetto delle
norme di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.
2. L’inadempimento è sanzionato nei modi e nei termini
stabiliti dal Codice Civile (artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.).
Sen. Dorina BIANCHI
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